A chi è rivolto
Chi può richiederla:
- Cittadini appartenenti ad uno stato della Comunità Europea che soggiornino in Italia da più di tre mesi e loro familiari.
Come fare
Come richiederla:
La richiesta di Attestazione di regolarità del soggiorno va presentata allo sportello Anagrafe.
Cosa serve
Cosa presentare:
In caso di cittadino lavoratore
- Documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio).
- Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
- Dichiarazione di dimora abituale.
- Patente italiana se posseduta.
- Libretto di circolazione o targa del veicolo immatricolato in Italia se posseduto.
- Ultima busta paga o documento lavorativo attestante la tipologia e l’effettiva attività lavorativa effettuata dal cittadino.
- Nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura –UTG, per i cittadini neo-comunitari (rumeno e bulgaro) al primo ingresso in Italia assunti in settori diversi dai seguenti:
- lavoro stagionale;
- agricolo e turistico alberghiero;
- domestico ed assistenza alla persona;
- edilizio;
- metalmeccanico;
- dirigenziale e altamente qualificato;
- pesca e marittimi.
In caso di cittadino lavoratore stagionale:
- Documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio).
- Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
- Documentazione comprovante il lavoro in corso.
- Istanza di iscrizione temporanea.
In caso di studente:
- Documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio).
- Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
- Dichiarazione di dimora abituale.
- Patente italiana se posseduta.
- Libretto di circolazione o targa del veicolo immatricolato in Italia se posseduto.
- Certificato di iscrizione presso un istituto scolastico pubblico o privato riconosciuto dalla normativa vigente.
- Assicurazione sanitaria di almeno un anno, o pari al corso di studi o di formazione professionale se inferiore all’anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.
- Disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentata.
In caso di cittadino in Italia per altro motivo:
- Documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio).
- Codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
- Dichiarazione di dimora abituale.
- Patente italiana se posseduta.
- Libretto di circolazione o targa del veicolo immatricolato in Italia se posseduto.
- Assicurazione sanitaria di almeno un anno, o pari al corso di studi o di formazione professionale se inferiore all’anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.
- Disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentata.
Il reddito minimo di riferimento per il cittadino comunitario non lavoratore che soggiorni per periodi superiori ai tre mesi, per l’anno 2015 è € 5.830,76 aumentato di 2.915,38€ per ogni familiare a carico.
Validità della attestazione di regolarità di soggiorno:
- Senza scadenza per i cittadini lavoratori non stagionali.
- 1 anno per i cittadini lavoratori stagionali.
Cosa si ottiene
Cittadini comunitari – iscrizione in Anagrafe
Un cittadino comunitario che non intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, non deve adempiere a nessuna formalità, ma deve possedere con se un documenti d’identità valido per l’espatrio. Qualora il suo ingresso preveda la presenza di familiari comunitari, vale la stessa condizione, in caso i familiari siano extracomunitari, devono avere con se un passaporto valido e il visto di ingresso rilasciato dall’Ufficio Consolare italiano del paese di provenienza.
Un cittadino comunitario che intende soggiornare per più di tre mesi nel territorio Italiano, ai sensi del Dlgs 30/2007 e smi, deve recarsi presso il comune in cui dimora abitualmente e richiedere l’Attestazione di iscrizione in Anagrafe. E’ importante evidenziare il percorso dei cittadini comunitari in base al fatto che siano o meno lavoratori. Il cittadino comunitario che arriva in Italia per lavoro e i suoi familiari, hanno diritto al soggiorno ed accedono da subito al sistema di assistenza socio-sanitaria come i cittadini italiani mentre, i cittadini comunitari soggiornanti ad altro titolo, per vedersi riconosciuta la regolarità del soggiorno per loro e per i familiari, devono garantire mezzi di mantenimento economici propri e la tutela sanitaria. L’ufficio Anagrafe del comune in cui si risiede, rilascerà l’attestazione di regolarità del soggiorno senza scadenza, tranne che per i lavoratori stagionali la cui attestazione di regolarità del soggiorno avrà la durata di un anno. In caso di perdita dei requisiti previsti dal rilascio della attestazione, decadrà automaticamente il diritto di soggiorno. Qualora non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi, l’Ufficio Anagrafe emette un provvedimento di rifiuto dell’iscrizione, contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 8 del Dlgs 30/2007. I familiari extraeuropei del cittadino comunitario, per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, devono chiedere la carta di soggiorno alla questura competente e dopo 5 anni maturano il diritto alla carta di soggiorno permanente da richiedere sempre presso la questura, per dettagli sui cittadini extra europei. Il D.L. 47/2014 dispone all’art. 5 che: “ Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. Pertanto, il cittadino che faccia richiesta di iscrizione anagrafica, dovrà compilare tutte le informazioni sull’immobile che andrà ad occupare a pena di irricevibilità della richiesta.
Per approfondimenti: Polizia di Stato
Diritto di soggiorno permanente
Dopo 5 anni di permanenza regolare il cittadino comunitario matura il diritto di soggiorno permanente, non sottoposto più ad alcuna condizione. Il diritto di soggiorno permanente si perde in in caso di assenze dal territorio nazionale per due anni consecutivi.
Tempi e scadenze
Tempi di iscrizione
L’iscrizione è immediata qualora all’atto della richiesta venga prodotta tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente. Entro due giorni lavorativi negli altri casi.
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Condizioni di servizio
Normativa di riferimento
- DL 47/2014
- Legge 35/2012
- Dlgs 32/2008
- Dlgs. 30/2007
- DPR 223/1989 Regolamento anagrafico.