Carta di Identità - Cittadini Stranieri
Rilascio
La Carta d’identità rappresenta uno dei documenti ufficialmente previsti per l’attestazione dell’identità di un soggetto. Viene rilasciata dal comune di residenza o di dimora abituale del cittadino o anche da un comune italiano in cui non si risiede, previo nulla osta del proprio comune. Di recente, con la Legge 106/2011, è stato soppresso il limite minimo di età per il suo rilascio che, in precedenza, era fissato in quindici anni, ed è stata stabilita una validità temporale diversa a seconda dell’età del cittadino minorenne, inoltre i documenti d'identità rilasciati o rinnovati a partire dal 10 febbraio 2012, Legge 35/2012, hanno validità fino alla data corrispondente al giorno del compleanno del titolare, immediatamente successivo, alla scadenza prevista per il documento stesso.
Ai cittadini stranieri non può essere rilasciata una Carta di Identità valida per l'espatrio.
Chi può richiederla:
- Cittadini Stranieri Residenti.
Come richiederla:
Per richiedere la carta d'identità il cittadino straniero si può rivolgere al proprio Comune italiano di residenza.
Cosa presentare:
- tre fotografie uguali, frontali, senza copricapo e recenti
- eventuale carta di identità scaduta
- un valido documento di riconoscimento o in alternativa uno dei seguenti:
- Il passaporto.
- La Carta di Soggiorno entro i cinque anni dal rilascio.
- Per i cittadini dell'Unione Europea, la carta di identità del loro Paese.
- Se l'interessato non possiede documenti, occorre la presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti del richiedente, che abbiano un documento di riconoscimento valido.
- Per i cittadini extracomunitari:
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
- per chi ha il permesso in corso di rinnovo, la ricevuta dell'ufficio postale.
Cittadini extracomunitari
Ai sensi della Circolare del Ministero degli Interni N.16 del 2 aprile 2007, i cittadini extracomunitari iscritti come residenti possono avere la Carta di Identità anche se non hanno ancora il permesso di soggiorno. Nei casi di furto, smarrimento o deterioramento di una Carta d'Identità ancora valida e rilasciata dal Comune di residenza è possibile avere una Carta nuova senza bisogno di produrre un documento di riconoscimento o di essere accompagnati da testimoni.
Minorenni
I minorenni devono presentarsi all'Anagrafe con la documentazione richiesta, accompagnati da un genitore che abbia con sè un documento di riconoscimento e il permesso di soggiorno.
Validità della carta d’identità:
- 10 anni dalla data di rilascio per i cittadini maggiorenni.
- 5 anni dalla data di rilascio per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni.
- 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni.
Rinnovo
Il rinnovo può essere richiesto a partire da 180 giorni prima della scadenza. La documentazione da presentare è la stessa prevista nel paragrafo "Cosa Presentare".
Duplicato
E’ prevista la possibilità di richiedere un duplicato del documento in particolari situazioni, ma l’emissione è subordinata alla presentazione di alcuni documenti a seconda della fattispecie per la quale viene chiesta l’emissione di un duplicato. In particolare può essere previsto un duplicato in caso di smarrimento, furto, deterioramento. La documentazione da presentare è la seguente:
Smarrimento o Furto
- tre fotografie uguali, frontali, senza copricapo e recenti;
- l`originale, più una fotocopia, della denuncia di smarrimento o furto resa all`autorità di pubblica sicurezza: Carabinieri o Polizia Locale o di Stato;
- un valido documento di riconoscimento o in alternativa uno dei seguenti:
- Il passaporto.
- La Carta di Soggiorno entro i cinque anni dal rilascio.
- Per i cittadini dell'Unione Europea, la carta di identità del loro Paese.
- Se l'interessato non possiede documenti, occorre la presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti del richiedente, che abbiano un documento di riconoscimento valido.
- Per i cittadini extracomunitari:
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
- per chi ha il permesso in corso di rinnovo, la ricevuta dell'ufficio postale.
Deterioramento
- tre fotografie uguali, frontali, senza copricapo e recenti;
- il documento deteriorato;
- un valido documento di riconoscimento o in alternativa uno dei seguenti:
- Il passaporto.
- La Carta di Soggiorno entro i cinque anni dal rilascio.
- Per i cittadini dell'Unione Europea, la carta di identità del loro Paese.
- Se l'interessato non possiede documenti, occorre la presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti del richiedente, che abbiano un documento di riconoscimento valido.
- Per i cittadini extracomunitari:
- permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
- per chi ha il permesso in corso di rinnovo, la ricevuta dell'ufficio postale.
Costi
Costo rilascio :Il costo per il rilascio è di Euro 5,42 per diritto fisso e di segreteria.
Costo rinnovo: Il costo per il rinnovo è di Euro 5,42 per diritto fisso e di segreteria.
Costo duplicato: Il costo per il rilascio è di Euro 10,59 per diritto fisso e di segreteria.
Tempi di rilascio
Il rilascio per i cittadini stranieri residenti è immediato alla richiesta. Qualora si trattasse di stranieri residenti in un comune italiano diverso da quello della richiesta, quest’ultima sarà subordinata al nulla osta del comune effettivo di residenza, il rilascio sarà immediato alla ricezione del suddetto nulla osta.
Normativa di riferimento
- Legge 98/2013
- Legge 35/2012
- Legge 27/2012
- Legge 106/2011
- Circolare n.23 del 28 luglio 2010 il Ministero degli Interni
- Legge 26 febbraio 2010 n. 25 - art. 3 comma 8 bis
- Legge 133/2008
- Circolare Telegrafica N. 34 /2007 Ministero degli Interni sul rilascio della carta d’identità dagli uffici consolari
- Circolare Ministero degli Interni n.16 del 2 aprile 2007
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza Nota n.400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005, caratteristiche tecnico - qualitative delle fotografie
- Decreto del Ministro dell’Interno del 2 Agosto 2005
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
- P.C.M. 22 Ottobre 1999 n. 437
- Legge n° 191 del 16/06/1998 (Bassanini Ter)
- Legge 15.05.1997 n.127
- Legge 28.02.1990 n. 39 articoli 6
- Legge 04.04.1977 n. 127
- Decreto del Presidente della Repubblica 649/1974 (Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio e assenso per i minori per l’espatrio)
- Legge 21.11.1967 n. 1185
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 1656 del 30.12.1965: Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE
- Legge 18.02.1963 n. 224
- D. 635/1940 Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (art.288 e seguenti)
- D. 773/1931 (T.U.L.P.S.).