Separazione di fatto
La separazione di fatto non produce effetti giuridici tra i coniugi, in quanto se non dichiarano ufficialmente di volersi separare, non decorrono i termini per poter richiedere il divorzio e quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Può tuttavia essere causa ostativa per un’eventuale richiesta di adozione, oltre che costituire elemento di addebito ai danni del coniuge che, abbia palesemente violato gli obblighi di assistenza morale e materiale e/o di fedeltà.
Generalmente, si parla di separazione di fatto quando uno dei coniugi lascia la casa e va a vivere altrove con l'intenzione di interrompere il rapporto matrimoniale.
Questo evento non comporta alcun effetto giuridico nel rapporto tra i coniugi, in quanto il codice civile non la disciplina, ma può essere usato come presupposto per:
- richiesta di separazione da parte del coniuge abbandonato, anche se non esiste più il reato di abbandono del tetto coniugale;
- la presentazione di denuncia per violazione degli obblighi di assistenza famigliare (art. 570 c.p.) se è accompagnato dal mancato versamento del contributo di mantenimento a favore dei figli;
- presentare querela, ai sensi dell'art. 570 c.p. se il coniuge abbandonato è sprovvisto di mezzi e quindi ha diritto ad un assegno di mantenimento.
La separazione di fatto rappresenta un momento transitorio e i suoi effetti possono terminare nel caso ci sia una riconciliazione (ex art. 154 c.c.).