Separazione Consensuale innanzi all’Ufficiale di Stato Civile

Effetturare la separazione consensuale davanti al Sindaco

Servizio attivo

A chi è rivolto

Chi può richiederla:

  • Coniugi che decidono di separarsi legalmente e consensualmente.

Come fare

Come richiederla:

L’accordo di separazione può essere fatto innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
  • residenza di uno dei coniugi.

Cosa si ottiene

Separazione consensuale innanzi all’Ufficiale di Stato Civile

Con la Legge 162/2014, è stata introdotta la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, queste due procedure, sono soggette a condizioni e limitazioni, e presupposto fondamentale perché possano attuarsi è che ci sia la consensualità tra coniugi nel richiedere la separazione. La consensualità va intesa come l’accordo comune tra i coniugi di porre fine al percorso comune di coppia, iniziato col matrimonio. Qualora anche solo un coniuge non fosse d’accordo a richiedere la separazione, non potrebbe essere attuata la procedura semplificata, ma bisognerebbe recarsi in sede giudiziale per discutere termini e condizioni davanti al giudice.

Se vi è dunque consenso tra i coniugi e non vi sono figli minori o portatori di handicap o economicamente non sufficienti, si può usufruire, come stabilito dalla nuova normativa Legge 162/2014 all’art. 12, della possibilità che i coniugi possano comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione che non dovrà contenere patti di trasferimento patrimoniali. L’assistenza di un Avvocato è facoltativa. Dopo la prima comparizione e a non meno di un mese di distanza, i coniugi dovranno presentarsi nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile per confermare quanto già dichiarato in prima comparizione.

La Legge 55/2015 entrata in vigore il 26/5/2015 stabilisce che:

  • si riduce da tre anni a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi al fine di poter richiedere il divorzio;
  • il termine dei 6 mesi decorre dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso, in questo caso, innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Se il divorzio è consensuale come la separazione, e permangono le condizioni che regolano questa nuova procedura, può essere attuato anch’esso di fronte all’Ufficiale di Stato Civile.

Tempi e scadenze

Accedi al servizio

Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Costi

Diritto fisso di €16.

Normativa di riferimento

  • Legge 55/2015
  • Legge 162/2014
  • DPR n.396/2000.
Condizioni di servizio

Pagina aggiornata il 22/06/2023

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