A chi è rivolto
Disabili nefropatici sottoposti a dialisi e trapiantati renali, che rientrino nelle fasce di reddito previste dalla Legge e che non abbiano diritto, per lo stesso titolo, a rimborsi o a trasporto gratuito da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.
Come fare
I Cittadini affetti da nefropatia possono presentare la modulistica sotto citata e la documentazione accessoria.
Cosa serve
- Modulo di riconoscimento.
- Modulo di richiesta rimborso spese sostenute.
- Certificazione medica comprovante la patologia / trapianto renale.
- Per emodialisi domiciliare: autorizzazione alla sua esecuzione, rilasciata dal servizio di emodialisi presso cui il paziente e il suo assistente hanno seguito il corso di addestramento.
Cosa si ottiene
Ai soggetti beneficiari possono essere erogate le provvidenze sotto forma di:
- assegno mensile;
- rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, nei casi in cui il trattamento di dialisi sia effettuato necessariamente presso presidi di dialisi nell’ambito ospedaliero, extra-ospedaliero e domiciliare ubicati in Comuni diversi dal Comune o frazione di residenza dei nefropatici;
- contributo straordinario una tantum ai nefropatici che si sottopongono a intervento di trapianto renale, oltre al rimborso delle spese di viaggio e trasporto e soggiorno sostenute dai nefropatici per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e/o l’intervento;
- contributi forfettari per le spese di predisposizione dei locali per il trattamento dialitico, per le spese di consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico, per le spese di assistenza, sostenute dai nefropatici sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla L.R 52/1976, e per le prestazioni dell’assistente di dialisi.
Tempi e scadenze
Le provvidenze economiche ai nefropatici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Le provvidenze economiche per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto, sono riconosciute a partire dal giorno dell’intervento. La domanda dovrà essere presentata al comune di residenza entro 1 anno dalla data del trapianto, a decorrere dal 01/01/2021.
A decorrere dal 1° Gennaio 2022, i sussidi a favore dei nefropatici, di cui ai primi 3 punti dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, sono estesi anche ai trapiantati d’organo solido non renale.
Accedi al servizio
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Condizioni di servizio
Normativa di riferimento
- L.R 11/85 e s.m.i;
- Art. 48 della L.R 9/2023 e s.m.i;